Statuto

Mente e coscienza  ets-ODV  

Organizzazione di Volontariato

—– —– —– STATUTO —– —– —–

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

  1. E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “Mente e Coscienza ONLUS”, da ora in avanti denominata “Associazione Mente e Coscienza ODV”, con sede legale nel Comune di Pomigliano D’arco, in via Abate Felice Toscano n 3 e con durata illimitata.
  2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell’Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L’integrazione dell’acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  3. L’associazione opera  sul territorio NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
  4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
  5. E’ data la facoltà al presidente di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici mobili, uffici di rappresentanza sia in Italia sia all’estero.
  6. L’associazione può aderire ad altre associazioni, organizzazioni ed enti quando ciò torna utile al conseguimento dei fini sociali.
  7. L’organizzazione ha sede in via Abate Felice Toscano n. 3 80038 Pomigliano d’Arco (Napoli).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  2. interventi e prestazioni sanitarie;
  3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
  6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  7. formazione scolastica di ogni ordine e grado, universitaria e post-universitaria;
  8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  12. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  13. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  14. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  15. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  16. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  17. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  18. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  19. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  20. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  21. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  22. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  23. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  24. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  25. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  26. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

L’Associazione Mente e Coscienza inoltre :

  • L’Associazione è un’associazione democratica che, senza scopo di lucro e indipendentemente (1a ogni fede politica e religiosa, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, sociosanitaria e della formazione, a favore di soggetti in condizione di bisogno e svantaggio per le loro condizioni fisiche, psichiche, familiari e sociali.
  • L’ Associazione è apartitica. Non è consentito l’affiancamento di simboli politici e ideologici al logo dell’Associazione alle attività istituzionali promosse dall’Associazione, anche trattandosi di collaborazioni. I materiali divulgativi e informativi prodotti dall’Associazíone, indipendentemente dal supporto, non possono contendere simboli partitici e/o ideologici.

Detta Associazione è istituita in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

  1. L’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’ individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
  2. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Sono obiettivi prioritari dell’Associazione:

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si propone di:

promuovere progetti di solidarietà sociale rivolti a persone che vivono situazioni di disagio;

  • sviluppare e sostenere iniziative assistenziali e sociali volte al miglioramento della qualità della vita delle persone in difficoltà;
  • garantire il diritto alla salute e all’assistenza sociale e sanitaria, in particolare in favore di persone che vivono disagi fisici, psichici e sociali;
  •  costituire sportelli di ascolto, orientamento e consulenza per cittadini;
  • provvedere all’ accompagnamento, al sostegno psicologico e sociale, alla mediazione con enti pubblici e privati, per garantire una presa in carico globale della persona e una rete di sostegno valida ed efficace;
  • sostegno scolastico e promozione di percorsi di recupero per bambini con difficoltà ‘apprendimento;
  • predisporre interventi ed iniziative di utilità e solidarietà sociale per favorire l’ interazione con le persone svantaggiate ed aiutarle a superare lo stato di emarginazione e di esclusione sociale in cui versano;
  • sostenere e valorizzare attività culturali, sportive, teatrali, ricreative e del tempo libero , intese come momenti di aggregazione e di integrazione sociale;
  • stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni o altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini e con tutti gli altri enti, pubblici e privati, nel perseguimento degli scopi dell’Associazione anche sotto forma di sostegno finanziario e/o organizzativo, che intendono operare nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria al fine dell’integrazione sociale delle persone svantaggiate; fornire servizi di assistenza socio-legale per cittadini;
  • organizzare attività, progetti e corsi di formazione, sensibilizzazione, prevenzione, sulle problematiche legate alle disabilità fisiche e psichiche,
  • promuovere iniziative di raccolta fondi da utilizzare per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  • istituire strutture sui territorio locale per l’informazione, la formazione e l’accompagnamento dei lavoratori diversamente abili;
  • promuovere attività di informazione e divulgazione attraverso convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proprie pubblicazioni e qualsiasi supporto e/o “media” utile a tale scopo;
  • essere di supporto ad altre organizzazioni, enti pubblici e privati, aderenti, gruppi informali, soggetti terzi, con quali si condividono finalità e intenti istituzionali, mettendo a disposizione fa propria esperienza , per il raggiungimento degli obiettivi comuni istituzionali;
  • impegnarsi nel mettere in contatto i professionisti del settore, associati e non, con chiunque abbia bisogno di supporto nel raggiungimento di obiettivi affini a quelli statutari;

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  3. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  4. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
  5. Lo status di associato ha carattere annuale e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  6. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
  7. 2.    L’ammissione all’organizzazione è deliberata dalla assemblea, su domanda scritta del richiedente.
  8. Si distinguono due categorie di soci
  9. Soci Fondatori: che hanno costituito l’Associazione e sono presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto.
  10. Soci Ordinari chiunque aderisca all’Associazione accettandone le finalità e gli scopi e s’impegni a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto. Per diventare Socio Ordinario bisogna effettuare richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo > dell’Associazione che, a suo insindacabile giudizio, decreta l’ammissione mediante siglatura della domanda. Il tesseramento è annuale, dall’uno di gennaio al trentuno di dicembre. L’adesione ha decorrenza, una volta accettata la richiesta, dal giorno del versamento della quota associativa.
  11. Tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di voto e possono essere eletti negli organi statutari.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  2. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  3. frequentare i locali dell’associazione;
  4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  5. concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  6. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  7. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
  1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale ma in linea e nella consapevolezza del Consiglio direttivo tutto, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
  4. E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
  5. L’associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
  6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
  7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  8. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
  11. L’ esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
  12. Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti

ART. 6

(Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo (se nominato);
  • Revisione legale dei conti (esterno o interno come prevede la legge );
  • Segretario e/o tesoriere
  • Vice Presidente
  • Consiglieri
  1. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
  2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
  4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
  5. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  6. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  7. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
  2. approva il bilancio di esercizio;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
  5. delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  3. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  1. elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  2. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  3. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  4. predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  5. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  6. deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  7. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  8. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  9. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  10. individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15 , nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili in base volontà dei soci
  2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  7. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
  8. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
  9. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
  10. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART.9

(Quota Associativa)

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte dei soci.

I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno solare in corso,   versando la quota associativa, uguale sia per i soci fondatori che per quelli ordinari, pena la sospensione dall’esercizio dei diritti associativi fino all’avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli iscritti all’ Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’ Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

ART. 10

(Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e  il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

  1. L’Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

Il conto consuntivo è elaborato dai Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

(Controllo sul bilancio)

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dei collegio dei revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate;

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’assemblea.

(Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n. 30 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente,

Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Giugno;

Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

(Raccolta pubblica di fondi)

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
  1. quote associative
  2. contributi pubblici e privati
  3. donazioni e lasciti testamentari
  4. rendite patrimoniali
  5. proventi da attività di raccolta fondi
  6. attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore)
  1. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l’organo);
  6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono (se previsto l’organo).
  7. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo;

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.

ART: 22

(Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 23

(Attuazione della convenzione)

Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

ART. 24

(Dipendenti)

L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25

(Collaboratori di lavoro autonomo)

‘organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo;

I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge;

collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

li aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità ile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art 28

(Assicurazione dell’organizzazione)

1 . L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

                                            RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

1    L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

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