Nuova detrazione barriere architettoniche del 75%. Requisiti, lavori previsti e come accedervi

Introdotta dalla Legge di Bilancio, l’agevolazione sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari

La recente Legge di bilancio 2022, licenziata a fine anno, ha visto, tra le altre misure, l’introduzione di una novità che si aggiunge alle agevolazioni fiscali disabili, andando ad incentivare i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche efinalizzati a favorire una migliore accessibilità da parte di persone con disabilità. La nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione non sono previsti altri lavori trainanti.

LA NUOVA DETRAZIONE SUI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE
Come accennato, la legge di bilancio 2022 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi già operativa – prevede, all’articolo 42 (che modifica il decreto Rilancio, integrandovi l’articolo 119-ter, ndr), l’introduzione della detrazione del 75% delle spese sostenute per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti (quindi non in fase attualmente di costruzione).
Vediamo nel dettaglio cosa è previsto.

TEMPISTICHE DEI LAVORI
La detrazione del 75% viene ripartita su 5 quote annuali di pari importo e spetta sulle spese (che devono essere naturalmente documentate), sostenute per effettuare lavori di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche in edifici residenziali, che siano stati realizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

AMMONTARE DELLA SPESA AMMESSA
La detrazione del 75% delle spese è calcolata su un limite di spesa massimo che viene modulato in base al numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio nel quale si effettuano i lavori: si va da un massimo di 50.000 euro per edifici unifamiliari a 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità. Nello specifico, i limiti di spesa sono i seguenti:
a) 50.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La cifra detratta non può superare, naturalmente, l’imposta dovuta.

SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO
Come per altri interventi previsti già nel “bonus 110%”, anche per questa nuova detrazione è prevista la possibilità di accadere al “recupero” della spesa in modo più rapido, senza attendere i 5 anni di rientro della detrazione, con l’opzione di poter scegliere, al suo posto e alternativamente, o lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, ovvero:
a) SCONTO IN FATTURA: è un contributo, sotto forma di sconto sulla spesa da pagarsi, che può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (egli successivamente lo recupererà sotto forma di credito d’imposta,   con facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);
b) CREDITO D’IMPOSTA: ovvero la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% sono quelli che rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.
Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche oltre alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

Per approfondire:

Legge di Bilancio 2022

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